Questo procedimento consente ai componenti del nucleo familiare originario o ampliato, purché stabilmente conviventi, di subentrare nella titolarità dell’assegnazione in caso di decesso dell’assegnatario o di suo abbandono dell’alloggio. La stabile convivenza nello stesso nucleo familiare è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato al momento del decesso a dell’abbandono.
Consente, altresì, il subentro in caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili o cessazione della stabile convivenza, del coniuge/convivente a favore del quale il diritto di abitazione nella casa coniugale sia stato definito consensualmente tra le parti oppure sia stato attribuito dal giudice.